Il Commissario regionale approva il seguente Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale, dei Segretari e delle Assemblee provinciali e dei Segretari di Circolo.
ARTICOLO 1
(Convocazione del procedimento elettorale)
ARTICOLO 2
(Commissione regionale per il congresso)
1.La Commissione regionale deve:
2. La Commissione regionale è, inoltre, organismo di primo grado su tutti i ricorsi presentati relativi all’applicazione del Regolamento regionale ed alle procedure previste dal comma 2 del presente articolo. Nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, la Commissiona si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
3. I componenti delle Commissioni regionali non possono, a pena di decadenza, candidarsi né sottoscrivere candidature a Segretario regionale e all’Assemblea regionale.
4. I componenti della Commissione regionale fanno parte automaticamente dell’Assemblea regionale, con diritto di voto, ad esclusione dell’eventuale voto di ballottaggio per l’elezione del Segretario regionale e del voto di fiducia e sfiducia al Segretario regionale.
ARTICOLO 3
(Ammissione di un’unica candidatura a Segretario regionale)
ARTICOLO 4
(Presentazione delle candidature a Segretario regionale)
ARTICOLO 5
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)
ARTICOLO 6
(Elezione del Segretario e dell’Assemblea regionale)
ARTICOLO 7
(Diritto e modalità di voto)
ARTICOLO 8
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario regionale)
ARTICOLO 9
(Commissione provinciale per il congresso)
ARTICOLO 10
(Modalità di svolgimento delle riunioni di Circolo per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale)
ARTICOLO 11
(Congressi provinciali)
ARTICOLO 12
(Elezione dei Segretari e delle Assemblee provinciali)
ARTICOLO 13
(Modalità di svolgimento dei congressi per l’elezione del Segretario e dei Direttivi di Circolo)
ARTICOLO 14
(Unioni Comunali)
ARTICOLO 15
(Garanzie)
ARTICOLO 16
(Costi e mezzi di propaganda e limiti di spesa e rendiconti)
ARTICOLO 17
(Segnalazioni, ricorsi e misure sanzionatorie)
ARTICOLO 18
(Norme di salvaguardia)
1. Il presente Regolamento disciplina le iscrizioni al PD della regione Calabria, anche ai fini dell’ottenimento del diritto di elettorato attivo e passivo in occasione dei prossimi Congressi regionale, provinciali e di Circolo.
2. Possono partecipare con diritto di voto gli iscritti tutti coloro i quali si siano iscritti entro 10 giorni dall’inizio dello svolgimento delle riunioni, che sarà comunicata attraverso il provvedimento di indizione dei congressi nell’ambito del territorio regionale.
3. L’iscrizione al Partito Democratico è il presupposto all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto del PD all’art. 4.
4. L’iscrizione è individuale. Al momento dell’iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
5. La quota per l’iscrizione al Partito Democratico per l’anno 2021 è fissata in € 15,00 (quindici/00). Per gli eletti nelle istituzioni ad ogni livello, presupposto per il rilascio della tessera 2021 è l’avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al partito previsto dall’art. 29 comma 2 dello Statuto del PD nonché̀ dai diversi regolamenti finanziari vigenti.
6. Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto del PD può iscriversi presso il circolo territoriale, nelle modalità previste dall’art. 10 del presente Regolamento, oppure on-line secondo quanto previsto dallo stesso Statuto PD.
7. Possono aderire ad un Circolo territoriale coloro che risiedono nella porzione territoriale di competenza del Circolo stesso.
8. Il Commissario regionale nomina una Commissione regionale del tesseramento composta da non più̀ di 5 membri di cui 1 con la funzione di Coordinatore, che ha il compito di gestire e monitorare le procedure di tesseramento a livello regionale. Ai lavori della Commissione è associato il Responsabile nazionale tesseramento, o un suo delegato.
9. Presso ogni Federazione provinciale/territoriale è costituito un ufficio adesioni, composto da un massimo di 7 membri di cui 1 coordinatore, nominato dal Commissario regionale nel rispetto del pluralismo interno e in accordo con il Segretario provinciale, ove regolarmente in carica, o con il Commissario facente funzioni. L’ufficio adesioni e ogni Circolo corrispondente hanno il dovere di verificare eventuali motivi ostativi all’iscrizione, con le modalità previste al successivo comma 10.
10. L’iscrizione può essere effettuata direttamente on-line alla pagina internet https://www.pdcalabria.eu/iscriviti/, ovvero presso la sede del Circolo territoriale. In questo caso il Segretario del Circolo o un suo delegato dovranno riscontrare, pena la non validità dell’iscrizione, dai documenti dell’aspirante iscritto, i seguenti dati obbligatori: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, numero di cellulare e un indirizzo di posta elettronica. Tali dati saranno inseriti a cura del segretario del circolo o il suo delegato nell’apposito form collegandosi alla pagina internet https://www.pdcalabria.eu/iscriviti/. L’iscrizione è individuale e si perfeziona all’esito positivo della procedura. È fatto espresso divieto di pagare con la stessa carta di credito/debito o paypal più di 3 iscrizioni. La Commissione regionale del tesseramento trasmette quotidianamente l’elenco dei richiedenti l’iscrizione al PD nazionale. Ogni ufficio adesioni provinciale/territoriale riceverà periodicamente dal responsabile regionale del tesseramento l’elenco dei richiedenti l’iscrizione residenti in ogni singola provincia/Federazione. Entro il termine perentorio di 5 giorni, l’ufficio adesioni provinciale/territoriale dovrà comunicare alla Commissione regionale del tesseramento i nominativi degli eventuali iscritti che non dovessero possedere i requisiti soggettivi previsti dallo Statuto del PD, con le relative motivazioni. Rimane ferma la possibilità di effettuare l’iscrizione on-line attraverso il sito nazionale del Partito Democratico.
11. [Abrogato].
12. [Abrogato].
13. [Abrogato].
14. La Certificazione degli iscritti al termine della procedura descritta sarà effettuata in data antecedente all’avvio delle procedure congressuali con le riunioni di circolo dal Commissario regionale, d’intesa col Responsabile nazionale tesseramento. Il Commissario avrà l’onere di inviare ai Segretari di Circolo che ne facciano espressa richiesta le tessere corrispondenti al numero degli iscritti in ciascun Circolo. In alternativa, le tessere saranno inviate in forma telematica agli indirizzi di posta elettronica dei singoli iscritti. L’elenco degli iscritti certificati sarà inviato a tutte le Federazioni provinciali/territoriali.
15. Ai fini del rilascio della tessera, è espressamente richiamato l’art. 4, commi 9 e 10, dello Statuto del PD.
16. Eventuali ricorsi relativi all’applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere inoltrati alla Commissione nazionale di Garanzia, che deciderà in unica istanza, stante l’assenza della Commissione regionale di Garanzia.
Il Commissario Regionale
Stefano Graziano